Se percepisce l’assegno per i figli o il sussidio per l’alloggio, può richiedere retroattivamente, per un periodo di 12 mesi, il sussidio per l’istruzione e la partecipazione.
In caso di percezione del reddito minimo garantito per chi cerca lavoro, delle prestazioni per i richiedenti asilo, nonché dell’aiuto al sostentamento o del reddito minimo garantito per gli anziani e in caso di invalidità totale, non è possibile presentare una domanda con effetto retroattivo. In questi casi, le prestazioni per l’istruzione e la partecipazione vengono erogate a partire dal primo giorno del mese in cui si ha diritto a una delle prestazioni principali sopra menzionate.