Assistenza all’infanzia – Calcolo del contributo dei genitori
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Per qualsiasi domanda relativa all’importo o alla determinazione dei contributi dei genitori, si prega di rivolgersi all’Ufficio per l’infanzia locale.
Per la determinazione del contributo parentale sono necessari:
- il contratto di assistenza stipulato con una struttura di assistenza all’infanzia o con un assistente domiciliare.
- Documentazione relativa al reddito (ad es. avvisi di accertamento fiscale e buste paga dei genitori, assegni di mantenimento, BAföG, indennità di malattia)
Se desidera richiedere l’esonero dal contributo parentale, dovrà inoltre presentare:
- Domanda di esenzione dal contributo dei genitori
- Prova della percezione di una prestazione sociale
I contributi dei genitori variano a seconda dell’ammontare del reddito di riferimento e dell’entità dell’assistenza fornita al bambino. Essi vengono stabiliti dagli enti locali preposti all’assistenza pubblica ai minori, ovvero gli uffici per l’infanzia. Il pagamento avviene tramite il servizio di pagamento offerto dal comune competente.
In determinati casi è possibile anche l’esonero dal pagamento dei contributi dei genitori.
Oltre ai contributi dei genitori, l’ente gestore della struttura di assistenza diurna o l’assistente all’infanzia possono richiedere un compenso adeguato per i pasti.
Spiegato semplicemente
Dopo aver stipulato un contratto di assistenza con un operatore di assistenza all’infanzia o una struttura di assistenza diurna, l’importo del contributo parentale viene stabilito dall’Ufficio per l’assistenza ai minori.
Tale importo può variare a seconda del comune e della città. L’importo e la graduazione dei contributi dei genitori per le strutture di assistenza all’infanzia e per l’assistenza domiciliaria dovrebbero essere allineati.
Qualora l’Ufficio per l’Infanzia e l’Adolescenza riscuota i contributi dei genitori, è tenuto, ai sensi delle disposizioni della Legge sull’Educazione dei Bambini, a prevedere una graduazione sociale e a tenere conto della capacità economica dei genitori e dell’orario di assistenza (§ 51, comma 4, KiBiz).
A determinate condizioni e previa presentazione di una richiesta separata, il contributo dei genitori può anche essere esentato. Ciò avviene qualora riceviate una delle seguenti prestazioni sociali:
- indennità di sicurezza di base o indennità sociale ai sensi del SGB II,
- assistenza sociale ai sensi del SGB XII,
- Indennità di alloggio ai sensi della legge sull’indennità di alloggio,
- Prestazioni ai sensi della legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo oppure
- supplemento per i figli ai sensi della legge federale sugli assegni familiari
Per i mesi in cui percepisce tali prestazioni, può essere esonerato dal pagamento dei contributi parentali.
Quali requisiti devono essere soddisfatti?
- Un contratto di assistenza confermato con un asilo nido o un operatore di assistenza all’infanzia.
- Presentazione della documentazione richiesta.